Approfitta del super ammortamento 2019 – Contattaci!

Sfrutta le agevolazioni fiscali offerte dal super ammortamento 2019 per l’acquisto o il rinnovamento di:

SCAFFALATURE,  TAVOLI e CARRELLI,

ATTREZZATURE INDUSTRIALI,

ARREDI METALLICI per UFFICIO e SPOGLIATOIO.

La disposizione del Decreto Crescita, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, così come negli anni precedenti, consente la deduzione del 130% del costo sostenuto al fine di acquisire beni nel periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2019, con l’opportunità di poter terminare l’investimento entro il 30 giugno 2020 a patto che entro la fine dell’anno, risulti l’accettazione dell’ordine da parte del venditore e che inoltre sia stato effettuato il versamento di un acconto di importo minimo del 20% del costo di acquisizione.

Esempio: Acquisto di scaffalature per lo stoccaggio leggero e pesante, del valore di 1.000 euro, con aliquota di ammortamento pari al 20%;    Grazie al super ammortamento 2019 il costo del bene viene maggiorato del 30% e su di esso viene calcolato l’ammortamento;    Il costo da ammortizzare diventa di 1.300 euro e l’aliquota 260 euro (20% di 1.300);    L’imprenditore recupera 260 euro in detrazioni fiscali per 5 anni. 

 

Beni ammessi e limite di spesa

Il super ammortamento 2019 è pari al 130%, così come previsto già in precedenza, e secondo quanto previsto dall’articolo 164 comma 1 del TUIR, si applicherà solo all’acquisto di nuovi beni strumentali ad uso durevoli ed atti ad essere utilizzati da parte del soggetto beneficiario dell’agevolazione, all’interno del processo produttivo del soggetto medesimo. Di conseguenza sono esclusi i beni merce (quelli cioè destinati alla vendita), i beni trasformati o assemblati per la vendita.

I soggetti che potranno godere di tale beneficio, sono i titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo, compresi i minimi. È prevista invece l’esclusione per i soggetti in regime forfetario.

Sarà possibile giovare del super ammortamento 2019 per un valore complessivo degli investimenti non superiore a 2,5 milioni di euro. Non rientrerà, pertanto, nel campo di applicazione dell’agevolazione, la porzione di spesa eccedente.